COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 08 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO Nei confronti : • della Società A.C- Somma • del calciatore Testi Emiliano (A.C. Montebaldina)

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 08 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO Nei confronti : • della Società A.C- Somma • del calciatore Testi Emiliano (A.C. Montebaldina) Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, con atto dell‘11/1/2006, ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare per l’adozione di adeguati provvedimenti disciplinari : • La Società A.C. Somma • Il calciatore Testi Emiliano responsabili di • aver violato le norme regolamentari previste dall’art. 40 n. 4 delle N.O.I.F., in quanto il calciatore Testi Emiliano – già tesserato per la Società Montebaldina con decorrenza 2/09/2005 - ha sottoscritto nella stessa stagione sportiva 2005/2006 - cioè in data 17/12/2005 – una nuova “richiesta di tesseramento alla F.I.G.C.” in favore della Società Calcio Somma. Il Presidente del C.R. Veneto ha inoltre segnalato alla C.D. che l’A.C. Somma ha fatto partecipare il giocatore Testi Emiliano in posizione irregolare alle gare del Campionato 1^ Categoria : Quaderni – Somma del 18/12/2005 Rivoli – Somma dell’8/1/2006. La Commissione Disciplinare, in via preliminare, ha unificato i giudizi indicati ai punti 3.2.6 e 3.2.7. del presente Comunicato, perché attengono agli stessi fatti. La Commissione Disciplinare esaminati il reclamo ritualmente presentato dall’A.C. Rivoli ed il deferimento del Presidente del C.R. Veneto; acquisite informazioni presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto; esaminate altresì le memorie difensive fatte pervenire dall’A.C. Somma e la dichiarazione dell’A.C. Montebaldina sentite nella riunione odierna le parti deferite; accertato che i fatti oggettivi ascritti sono acquisiti dagli stessi atti di causa, dai quali risulta che sull’originale della “lista di svincolo collettiva” inviato dalla Società Montebaldina all’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, mancava la crocettatura in corrispondenza del nome del calciatore Testi Emiliano, a indicazione della volontà della Società di concedere la libertà sportiva all’atleta; verificato che il predetto calciatore ha partecipato alle due gare del Campionato di 1^ Categoria : Quaderni – Somma del 18/121/2005 e Rivoli – Somma dell’8/1/2006 privo di tesseramento a favore della Società A.C. Somma; considerato che, dagli stessi atti di causa, risulta comunque la buona fede del calciatore Testi e della Società deferita, buona fede che non può essere valorizzata da questa Commissione ai fini sanzionatori di cui all’art. 12, 5° comma, lettera a) del C.G.S. – disposizione che opera in presenza del solo dato puramente formale della posizione non regolare del calciatori partecipanti alle gare - ma può invece essere tenuta in considerazione nella diversa prospettiva della graduazione della sanzione pecuniaria applicabile a carico della società deferita e del periodo di squalifica da irrogare al calciatore, che in ogni caso devono conseguire alle violazioni loro ascritte; visto inoltre il disposto di cui all’art. 25, 5° comma del C.G.S., alla luce del quale la C.D. non può pronunciarsi sul deferimento relativo all’incontro Quaderni – Somma del 18/12/2005, ai fini dell’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara, essendo il deferimento intervenuto oltre il 7° giorno dalla disputa della stessa; P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di applicare a carico della Società A.C. Somma la sanzione sportiva della perdita della gara in relazione all’incontro Rivoli – Somma dell’8/1/2006 in base al disposto di cui all’art. 12, 5° comma, lettera a) del C.G.S., omologandola come segue : Rivoli - Somma 3 – 0; • di infliggere a carico della Società A.C. Somma la sanzione della ammenda di € 100,00.-; • di infliggere a carico del calciatore Testi Emiliano (attualmente tesserato A.C. Montebaldina) la sanzione della squalifica sino al 7 Marzo 2006.
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