COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 20/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MOLITERNO AVVERSO SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SIMONE FILIPPO PER 4 GARE, COME DA CU N.15 DEL 28-09-2005.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 20/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MOLITERNO AVVERSO SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SIMONE FILIPPO PER 4 GARE, COME DA CU N.15 DEL 28-09-2005. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Moliterno avverso la squalifica per 4 giornate inflitta dal G.S. e riportata sul CU n. 15 del 28-09-2005; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto richiesta; Letti gli atti ufficiali; Rilevato che dal rapporto di gara emerge che il calciatore in oggetto si è sicuramente reso autore di un gesto certamente censurabile ai danni di un avversario, ma che questa Disciplinare ritiene eccessivo qualificare come grave atto di violenza, avuto riguardo, peraltro, alla assenza di conseguenze lesive e dannose per il giocatore colpito; P.Q.M. a parziale accoglimento del proposto ricorso riduce a 3(tre) giornate la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore SIMONE Filippo.
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