COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 16/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA EPI CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CHIACCHIO PROSPERO FINO AL 31.03.2006 E PUBBLICATA SUL CU N.17 DEL 13.10.2005.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 16/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA EPI CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CHIACCHIO PROSPERO FINO AL 31.03.2006 E PUBBLICATA SUL CU N.17 DEL 13.10.2005. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società NUOVA EPI CALCIO avverso la squalifica inflitta al calciatore CHIACCHIO PROSPERO, fino al 31.03.2006 e pubblicata sul CU n.17 del 13.10.2005; Letti gli atti ufficiali; Considerato che le argomentazioni della società reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali, da cui risulta un comportamento sicuramente antisportivo e violento ai danni del D.G. da parte del suindicato tesserato; Rilevato, altresì, che nel referto ufficiale il giocatore Chiacchio Prospero, in distinta al n.5; rivestiva la qualifica di capitano e non di vice-capitano così come asserito dalla reclamante che allega copia della distinta non corrispondente a quella ufficiale della gara, dalla quale risultava capitano il sig. Falabella Corrado; Ritenuta congrua la sanzione inflitta dal G.S. in relazione ai fatti così come verificatisi; P.Q.M. - rigetta il proposto reclamo e conferma integralmente la sanzione inflitta dal G.S.; - dispone l’incameramento della tassa reclamo se versata.
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