COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 16/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BASILICATA ASD AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DAMIANO TONINO PER TRE GARE E PUBBLICATA SUL CU N.22 DEL 3.11.2005.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 16/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BASILICATA ASD AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DAMIANO TONINO PER TRE GARE E PUBBLICATA SUL CU N.22 DEL 3.11.2005. Letto il ricorso presentato dalla società BASILICATA ASD avverso la squalifica per 3(tre) gare inflitta dal G.S. al calciatore DAMIANO TONINO e pubblicata sul CU n.22 del 3.11.2005; Letti gli atti ufficiali; Ascoltato il Presidente della società Basilicata, il quale ne ha fatto richiesta; Rilevato dagli atti di gara che il comportamento del predetto calciatore è stato sicuramente antisportivo ed ingiuriose nei confronti dell’arbitro e per questo da biasimare; Ritenuto, peraltro, che dalla nuova lettura dell’art.14, comma 2/bis, lettera a, del CGS il comportamento del calciatore è da sanzionare con 2(due) gare di squalifica, ravvisandosi nello stesso una condotta soltanto irriguardosa nei confronti del D.G.; P.Q.M. - a parziale accoglimento del ricorso proposto, riduce la squalifica inflitta al calciatore Damiano Tonino a 2(due) giornate effettive di gara; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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