COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD VIETRI AVVERSO LA SQUALIFICA DI TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE PERILO CARMINE E PUBBLICATA SUL CU N.25 DEL 10.11.2005.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 24/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD VIETRI AVVERSO LA SQUALIFICA DI TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE PERILO CARMINE E PUBBLICATA SUL CU N.25 DEL 10.11.2005.
Letto il ricorso ritualmente inoltrato dalla società ASD VIETRI avverso la squalifica di tre gare inflitta al giocatore PERILLO CARMINE e pubblicata sul CU n.25 del 10.11.2005;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltato il sig. Grande Ciro in qualità di dirigente delegato dal presidente dell’ASD Vietri, il quale ne ha fatto richiesta;
Rilevato dagli atti di gara che il comportamento del predetto calciatore è stato sicuramente antisportivo;
Ritenuto, peraltro, che dalla nuova lettura dell’art.14, comma 2/bis, lettera a; del CGS, il comportamento del calciatore è da sanzionare con 2(due) gare di squalifica ravvisandosi nello stesso una condotta gravemente antisportiva nei confronti di dirigenti del Balvano;
P.Q.M.
- a parziale accoglimento del proposto ricorso, riduce la squalifica inflitta al calciatore PERILLO Carmine a 2(due) giornate effettive di gara;
- dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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