COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO GENZANO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 100.00 INFLITTA DAL G.S. ALLA SOCIETA’ E PUBBLICATA SUL CU N.25 DEL 10.11.2005.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 24/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO GENZANO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 100.00 INFLITTA DAL G.S. ALLA SOCIETA’ E PUBBLICATA SUL CU N.25 DEL 10.11.2005.
Letto il reclamo proposto dalla società ATLETICO GENZANO avverso l’ammenda di euro 100.00 inflitta dal G.S. e pubblicata sul CU n.22 del 3.11.2005;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che dalla lettura del referto arbitrale risulta che al 42° del st, a seguito della entrata sul terreno di gioco di un calciatore della società Barile, in precenda espulso, che si scagliava contro alcuni giocatori dell’Atletico Genzano, ingenerando una rissa che vedeva protagonisti i componenti delle due panchine;
Rilevato che dalla descrizione operata dal D.G., appare senza dubbio più grave il comportamento del tesserato del Barile e, di conseguenza, della stessa società che con il suo comportamento antisportivo e violento ha causato gli incidenti;
Ritenuto, sulla base della ricostruzione operata, che la responsabilità della società reclamante nell’accadimento dei fatti appare sicuramente minore;
P.Q.M.
- a parziale accoglimento del proposto reclamo riduce l’ammenda inflitta alla società ATLETICO GENZANO ad euro 50.00;
- dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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