COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AVIGLIANO CALCIO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE VILLANO ANDREA INERENTE LA GARA VULTUR – AVIGLIANO DEL 4.09.2005.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AVIGLIANO CALCIO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE VILLANO ANDREA INERENTE LA GARA VULTUR – AVIGLIANO DEL 4.09.2005. Letto il reclamo proposto dalla società AVIGLIANO CALCIO, avverso la posizione irregolare del calciatore VILLANO ANDREA, inerente la gara Vultur – Avigliano Calcio del 4.09.2005; Vista la comunicazione della società reclamante, pervenuta in pari data del reclamo, con la quale la società Avigliano Calcio dichiara di rinunciare al predetto reclamo; P.Q.M. Dichiara non luogo a procedere.
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