COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 1/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTARCANGIOLESE AVVERSO LA SQUALIFICA DEI CALCIATORI BRIAMONTE VITO (4 GARE) E MAGALETTI SAVERIO (2 GARE), INIBIZIONE DIRIGENTE PARISI ANTONIO E AMMENDA DI EURO 500.00 INFLITTE DAL G.S. E PUBBLICATE SUL CU N.25 DEL 10.11.2005.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 1/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTARCANGIOLESE AVVERSO LA SQUALIFICA DEI CALCIATORI BRIAMONTE VITO (4 GARE) E MAGALETTI SAVERIO (2 GARE), INIBIZIONE DIRIGENTE PARISI ANTONIO E AMMENDA DI EURO 500.00 INFLITTE DAL G.S. E PUBBLICATE SUL CU N.25 DEL 10.11.2005. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla SS. SANTARCANGIOLESE avverso le decisioni del G.S. pubblicate sul CU n.25 del 10.11.2005 e relative alla gara del 6.11.2005 tra la Santarcangiolese e l’Armento, con cui la società reclamante chiede l’annullamento e/o la riduzione delle sanzioni inflitte ai propri tesserati, nonché la riduzione dell’ammenda di euro 500.00 alla stessa società; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto richiesta; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che dal rapporto arbitrale emerge un reiterato comportamento antisportivo da parte del dirigente della società reclamante sig. Parisi Antonio, il quale dopo essere stato allontanato dal terreno di giuoco dal D.G., a fine gara ritornava nello spogliatoio del D.G. profferendo al suo indirizzo ulteriori frasi minacciose e offensive e che, al termine della gara, anche il calciatore Briamonte Vito manteneva nei confronti dell’arbitro un comportamento antisportivo consistito in una stretta di mano vigorosa che procurava al D.G. dolore ed un successivo strattonamento; Ritenuto che i comportamenti posti in essere tanto dal calciatore che dal dirigente della società reclamante sono stati puntualmente descritti dal D.G. ed adeguatamente sanzionati dal G.S., ai sensi dell’art.14 del C.G.S. e, pertanto, non meritano censura alcuna; Ritenuto, in riferimento all’ammenda di euro 500.00, sicuramente sussistente la responsabilità oggettiva della società reclamante per aver consentito l’accesso a persone non autorizzate nei pressi dello spogliatoio arbitrale ma, l’assenza di conseguenze lesive e fisiche nei confronti del D.G., deve indurre a rideterminare la sanzione in misura più proporzionata ai fatti, come da dispositivo; Evidenziato, infine, che il ricorso avverso la sanzione inflitta al calciatore Magaletti Saverio è inammissibile perché, a norma dell’art.41 del CGS non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due gare; P.Q.M - respinge il ricorso proposto dalla società Santarcangiolese e conferma l’inibizione fino al 31.12.2005 del dirigente Parisi Antonio e la squalifica per 4(quattro) gare del calciatore Briamonte Vito; - dichiara inammissibile il proposto reclamo avverso la squalifica del calciatore Magaletti Saverio; - riduce l’ammenda a carico della Santarcangiolese ad euro 300.00; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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