COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 9/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ RICIGLIANO AVVERSO PERDITA DELLA GARA RICIGLIANO – HORATIANA VENOSA DEL 29.10.2005, PUBBLICATA SUL CU N.22 DEL 3.11.2005.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 9/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ RICIGLIANO AVVERSO PERDITA DELLA GARA RICIGLIANO – HORATIANA VENOSA DEL 29.10.2005, PUBBLICATA SUL CU N.22 DEL 3.11.2005. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società RICIGLIANO avverso la decisione del G.S. pubblicata sul CU n. 22 del 3.11.2005, con cui veniva inflitta alla reclamante nella gara RICIGLIANO – HORATIANA VENOSA del 29.10.2005 la sconfitta con il punteggio di 0-3, per non aver mantenuto per tutta la durata della gara un numero minimo di calciatori nati dopo il 1° gennaio 1987; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto richiesta; Ascoltati gli AA e letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che le argomentazioni della società reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e nella disposta audizione dei due Assistenti, i quali confermavano di aver provveduto, al termine della gara, al rituale riscontro delle ammonizioni e sostituzioni con il D.G. e di non aver trovato nessuna anomalia e/o differenze in particolare modo riguardo all’annotazione delle sostituzioni; Rilevato che dal rapporto arbitrale emerge che per circa sette minuti nel st. la società reclamante non ha mantenuto sul terreno di gioco il numero minimo di under; Evidenziato che al rapporto arbitrale, a norma dll’articolo 31 del CGS, è attribuito il valore di piena prova e che non possono trovare ingresso nel presente giudizio i mezzi istruttori richiesti dalla reclamante; Visto il CU n.2 del 14.07.2005; P.Q.M. - respinge il proposto reclamo e conferma la decisione del G.S.; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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