COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 9/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMITATO S.MARIA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 150.00 INFLITTA DAL G.S. E PUBBLICATA SUL CU N.22 DEL 3.11.2005.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 9/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMITATO S.MARIA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 150.00 INFLITTA DAL G.S. E PUBBLICATA SUL CU N.22 DEL 3.11.2005. Letto il ricorso proposto dalla società COMITATO S.MARIA avverso l’ammenda di euro 150.00, inflitta dal GS e pubblicata sul CU n.22 del 3.11.2005; Consederato che, a norma dell’art.41, comma 3 – lettera b, non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti pecuniari inferiori ad euro 150.00 per le società partecipanti ai campionati regionali di calcio a 5; P.Q.M. - dichiara inammissibile il proposto reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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