COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 9/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMITATO S.MARIA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 150.00 INFLITTA DAL G.S. E PUBBLICATA SUL CU N.22 DEL 3.11.2005.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 9/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMITATO S.MARIA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 150.00 INFLITTA DAL G.S. E PUBBLICATA SUL CU N.22 DEL 3.11.2005.
Letto il ricorso proposto dalla società COMITATO S.MARIA avverso l’ammenda di euro 150.00, inflitta dal GS e pubblicata sul CU n.22 del 3.11.2005;
Consederato che, a norma dell’art.41, comma 3 – lettera b, non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti pecuniari inferiori ad euro 150.00 per le società partecipanti ai campionati regionali di calcio a 5;
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il proposto reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 9/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMITATO S.MARIA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 150.00 INFLITTA DAL G.S. E PUBBLICATA SUL CU N.22 DEL 3.11.2005."