COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AS TOLVE AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI MOLITERNI ROCCO (8 GARE) E MONTESANO VITO (2 GARE), PUBBLICATE SUL CU PROVINCIALE N.8 DEL 17.11.2005.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AS TOLVE AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI MOLITERNI ROCCO (8 GARE) E MONTESANO VITO (2 GARE), PUBBLICATE SUL CU PROVINCIALE N.8 DEL 17.11.2005. Letto il reclamo proposto ritualmente dalla società AS TOLVE avverso le squalifiche dei calciatori MOLITERNI Rocco e MONTESANO Vito, pubblicate sul CU Provinciale n.8 del 17.11.2005; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta; Rilevato che, a norma dell’art.41 del CGS, non sono impugnabili in alcuna sede la squalifiche ai calciatori fino a 2(due) giornate; Considerato che dalla lettura degli atti ufficiali di gara emerge da parte del calciatori Moliterni Rocco una condotta violenta ai danni del D.G. e che, a norma dell’art.14, comma 2/bis lettera d, del CGS la stessa appare sanzionata adeguatamente dal G.S.; P.Q.M. - dichiara inammissibile il proposto reclamo riguardo alla squalifica del calciatore Montesano Vito; - rigetta il ricorso proposto avverso la squalifica inflitta al calciatore Moliterni Rocco e conferma le decisioni del G.S.; - dispone l’incameramento della tassa reclamo se versata.
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