COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 16/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FC GALLICCHIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LEVO ROSARIO SCHIERATO DAL GUARDIA PERTICARA NELLA GARA DEL 30.10.2005.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 16/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FC GALLICCHIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LEVO ROSARIO SCHIERATO DAL GUARDIA PERTICARA NELLA GARA DEL 30.10.2005.
Visto il reclamo proposto dalla società FC GALLICCHIO 95 per posizione irregolare del calciatore LEVO Rosario schierato dalla società Guardia Perticara nella gara del 30.10.2005;
Letti gli atti ufficiali;
Vista la copia del telegramma inviato dalla CRB alla società Guardia Perticara in data 1.12.2005 con la quale si respinge la richiesta di tesseramento del calciatore Levo Rosario perché già tesserato in Germania;
Considerato che nella gara del 30.10.2005 la società Guardia Perticara ha schierato il predetto calciatore, senza che questi fosse tesserato;
Ritenuto, pertanto, che il Levo Rosario ha preso parte alla gara, senza averne titolo;
P.Q.M.
- accoglie il reclamo della società FC Gallicchio e per l’effetto assegna la perdita della gara alla società Guardia Perticara con il seguente punteggio:
GALLICCHIO 95 – GUARDIA PERTICARA 3-0;
- dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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