COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 20/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANCELLARA AVVERSO LA SQUALIFICA PER 8(OTTO) GARE INFLITTA AL GIOCATORE ABBRUZZESE DONATO, PUBBLICATA SUL CU N.9 DEL 24.11.2005.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 20/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANCELLARA AVVERSO LA SQUALIFICA PER 8(OTTO) GARE INFLITTA AL GIOCATORE ABBRUZZESE DONATO, PUBBLICATA SUL CU N.9 DEL 24.11.2005.
Letto il ricorso proposto dalla società US CANCELLARA avverso la squalifica per 8(otto) gare inflitta al calciatore ABBRUZZESE DONATO e pubblicata sul CU n.9 del 24.11.2005;
Ascoltati il D.G., nonché la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che dalle disposte audizioni emerge che la condotta posta in essere dal calciatore Abbruzzese Donato è configurabile come antisportiva, gravemente scorretta ma non violenta;
Rilevato che a norma dell’art. 14, 2/bis; del CGS, ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, ingiuriosa o irriguardosa nei confronti del D.G. si applica la sanzione minima della squalifica di due gare;
P.Q.M.
- a parziale accoglimento del proposto reclamo, riduce la squalifica inflitta al
calciatore Abbruzzese Donato a 4(quattro) gare;
- dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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