COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 17.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. POGGIBONSI S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER UNA GARA CON DECORRENZA IMMEDIATA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 108 del 15.02.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 17.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. POGGIBONSI S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER UNA GARA CON DECORRENZA IMMEDIATA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 108 del 15.02.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, rilevato che la Società U.S. Poggibonsi S.r.l., dopo aver preannunciato reclamo e richiesto, a mezzo fax, in data 16.02.2006, copia degli atti relativi alla gara Armando Picchi-Poggibonsi del 12/02/2006, valevole per il Campionato Serie D, ha rinunciato al reclamo stesso con apposita comunicazione scritta: visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S., P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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