COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 17.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO L’AMMENDA DI _ 3.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 104 dell’8.02.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 110 del 17.02.2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO
L’AMMENDA DI _ 3.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 104
dell’8.02.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
Veniva refertato che alla fine del primo tempo alcune persone non autorizzate sostavano
nei pressi del tunnel che dagli spogliatoi portava al terreno di giuoco e che un paio di
loro insultavano e minacciavano i calciatori ospiti. Nel medesimo contesto l’assistente
arbitrale era intimidito e minacciato da un sostenitore locale, che scavalcava la
recinzione posta tra le due panchine e veniva allontanato da un carabiniere che era
nelle vicinanze. Inoltre, il commissario di campo riferiva che, circa un’ora prima della
gara, circa cinque–sei persone del Pomigliano indebitamente presenti nel
sottopassaggio offendevano e spintonavano i calciatori ospiti che stava effettuando il
riscaldamento. Alla fine del primo tempo, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi,
un tifoso locale, entrato indebitamente in campo, sputava contro un calciatore avversario
e lo colpiva in volto. A fine gara un tifoso locale tentava di scavalcare la recinzione
senza tuttavia riuscire grazie al pronto intervento dei carabinieri.
Tali fatti comportavano le sanzioni in epigrafe riportate.
La reclamante ha chiesto la riduzione dell’ammenda e la revoca della diffida,
assumendo e deducendo che gli occorsi sarebbero stati meno invasivi di quelli sopra
descritti e che, in casi analoghi, le decisioni di questa giustizia sportiva sarebbero state
più lievi.
Il ricorso è infondato. Nel mentre appaiono inconferenti i riferimenti non meglio precisati
ad altre statuizioni della giustizia sportiva, il reclamo non ha introdotto elementi tali da
ricondurre i fatti entro limiti di minore entità.
Le sanzioni comminate vanno pertanto confermate, in quanto congrue ed eque,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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