COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 17.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO-BOZEN 1996 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COSA FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 104 dell’8.02.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 110 del 17.02.2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO-BOZEN 1996 AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COSA FRANCESCO
(delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 104 dell’8.02.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etti gli atti;
preso atto che il Giudice Sportivo ha squalificato per tre gare effettive il calciatore
Francesco Cosa, calciatore del Bolzano perché alla fine della gara Bolzano-Belluno del
05.02.2006 “sputava contro un calciatore avversario attingendolo ad un occhio”,
sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2bis lett. b) del C.G.S.;
che la Società Bolzano propone reclamo contestando l’effettività della condotta ascritta
al calciatore Cosa, peraltro, rilevata dal solo assistente arbitrale e non dall’arbitro;
ritenuto che il rapporto dell’assistente arbitrale è assistito da fede privilegiata ex art. 31
lett. a1) del C.G.S. e che lo sputo può essere assimilato ad una condotta violenta nei
confronti del giocatore avversario;
che tale comportamento rientra nell’ipotesi contestata e la sanzione appare congrua alla
gravità della condotta accertata,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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