COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 17.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO-BOZEN 1996 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GHIONE MATTEO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 104 dell’8.02.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 110 del 17.02.2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO-BOZEN 1996 AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GHIONE MATTEO
(delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 104 dell’8.02.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo;
considerato che il calciatore Ghione Matteo veniva espulso al 50’ del secondo tempo per
intervento falloso nei confronti di un avversario lontano dall’azione di giuoco;
rilevato che dall’interposto gravame non emergono elementi e/o fatti tali da poter indurre
questa Commissione a rivisitare la squalifica inflitta;
evidenziato che ai sensi e per gli affetti del vigente C.G.S. il referto arbitrale è sempre da
ritenersi fonte privilegiata, attendibile e degna di fede; pertanto alla luce di quanto in
esso contenuto in relazione alla vicenda in contestazione la sanzione inpartita appare
appena congrua all’effettiva entità dei fatti,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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