COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 10.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CERVIA VODAFONE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 22.02.2006 ALL’ALLENATORE FRANCESCO GRAZIANI (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 104 dell’08.01.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 106 del 10.02.2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CERVIA VODAFONE AVVERSO LA SQUALIFICA
FINO AL 22.02.2006 ALL’ALLENATORE FRANCESCO GRAZIANI (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 104 dell’08.01.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo, esaminati gli atti, sentita la Società reclamante ed il Graziani che hanno
insistito per l’accoglimento del gravame, osserva:
•Il Giudice Sportivo ha squalificato fino al 22.02.2006 il sig. Francesco Graziani
perché al termine della gara Castellana-Cervia del 05.02.2006, con atteggiamento
aggressivo protestava nei confronti dell’arbitro e, successivamente, rivolgeva ad un
dirigente della squadra avversaria espressioni offensive.
•Propone reclamo il Cervia ridimensionando i fatti e precisando che il Graziani non
aveva offeso o aggredito in alcun modo l’arbitro, né offeso il dirigente avversario.
•Dagli atti ufficiali risulta che il Graziani, a fine gara, affrontava l’arbitro con fare
aggressivo, gesticolando e urlando. La Commissione, al fine di verificare l’esatta
natura dell’illecito contestato al Graziani, ha richiesto all’arbitro un supplemento di
rapporto dal quale si evince che la condotta dell’allenatore del Cervia si è limitata ad
una protesta energica e certamente antiregolamentare, ma esclusivamente verbale
e, comunque, non violenta nè offensiva. In sostanza si è trattato di comportamento
irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Anche l’altro episodio contestato non appare di
eccessiva gravità essendosi trattato solo di una discussione animata che non è
trascesa in manifestazioni violente né di particolare vistosità.
•Alla luce di tali valutazioni, sanzione congrua appare quella della squalifica fino al
18.02.2006.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e riduce la squalifica inflitta fino al 18.02.2006.
Nulla per la tassa non versata.
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