CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 17/02/2006 TRA Società Sportiva SCAFATI BASKET S.r.l. contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 17/02/2006 TRA Società Sportiva SCAFATI BASKET S.r.l. contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Angelo Piazza, in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale Prof. Avv. Massimo Zaccheo, in qualità di Arbitro Avv. Ciro Pellegrino, in qualità di Arbitro riunito in conferenza personale in data 17 febbraio 2006, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di Arbitrato prot. N. 1085 del 26.07.2005 promosso da Società Sportiva SCAFATI BASKET S.r.l., affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro F.I.P. (cod. 000287), partecipante al Campionato nazionale di pallacanestro maschile di LegaDue, in persona del Presidente e del legale rappresentante Sig. Aniello Longobardi, rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Cassì ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Ragusa, alla Via Archimede n. 18 (tel. 0932245056 / fax 0932684507 / e-mail ecassi@tiscali.it) - parte attrice - nei confronti di FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. Prof. Fausto Maifredi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Guido Valori e Paola M. A. Vaccaio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, al Viale delle Milizie n. 106 (tel. 0637513621 / fax 063721869 / e-mail g.valori@studiovalori.com – p.vaccaro@studiovalori.com) - parte convenuta - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con istanza depositata presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. in data 26.07.2005, la Società Sportiva Scafati Basket s.r.l. esponeva che, al termine della gara 4 dei play-off del 22.05.05 per la promozione in Serie A tra la Eurorida Scafati Basket e la Virtus Pallacanestro Bologna, la Federazione Italiana Pallacanestro, con provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale n. 388 (C.U. n. 999 del 23.05.05, inviato via fax alla società istante alle 13,58 del 23.05.05), comminava alla Eurorida Scafati Basket la sanzione disciplinare della squalifica del campo di gioco per cinque (5) giornate con l’ammenda di € 10.000, con la seguente motivazione “perché, a fine gara, entravano sul terreno di gioco 4/5 persone, due delle quali aggredivano, separatamente, con pugni, alcuni giocatori avversari ed il secondo arbitro; quest’ultimo colpito con pugno al volto, con conseguente perdita ematica dal naso e stato di shock, veniva prontamente soccorso dallo staff medico della società. Gli arbitri, inoltre, erano costretti ad allontanarsi velocemente dal terreno di gioco per evitare ulteriori aggressioni. La sanzione tiene conto della recidiva specifica e della gravità dei due episodi (pena base per l’aggressione dell’arbitro gare due (2), che diventano gare quattro (4) per la recidiva specifica più gare uno (1) per la continuazione uguale gare cinque(5)) (art. 161, 19A R.E.). Ai sensi degli artt. 154 e 182 R.E. e di quanto disposto dalla delibera del Consiglio di Presidenza n. 1 dell’08.07.2004 pubblicato sul C.U. n. 8 dell’8 luglio 2004, la sanzione della squalifica del campo di gioco dovrà essere scontata nel prossimo anno sportivo”. La società istante, in pari data, impugnava la decisione innanzi la Commissione Giudicante Nazionale della F.I.P. ed, in parziale accoglimento del ricorso, quest’ultima provvedeva a ridurre la squalifica applicata a quattro (4) giornate, applicando la previsione di cui all’art. 161, 19/B R.E. e revocando l’ammenda applicata ai sensi dell’art. 154 R.E. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione del 7 luglio 2005, innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, ed esauriti i giudizi interni della F.I.P., la società sportiva Eurorida Scafati Basket richiedeva, con istanza alla Camera Arbitrale, l’annullamento e/o la revisione della sanzione e dei provvedimenti impugnati e/o la disapplicazione delle norme contestate. In particolare, affermando la competenza dell’organo giudicante, osservava l’infondatezza dell’eccezione sollevata dalla F.I.P., in sede conciliativa, relativamente al difetto di competenza per la asserita non impugnabilità delle sanzioni disciplinari inferiori a 120 giorni (art. 4, comma 4, ed art. 8 del Regolamento Camerale). Precisava parte attrice che la norma de qua non poteva trovare applicazione in quanto la sanzione non era stata comminata in giorni bensì in gare di campionato e che un’estensione analogica della norma risultava illogica e contrastante con l’intenzione di “legare” la pena ad un determinato numero di prestazioni agonistiche della squadra e non ad un dato meramente temporale. Con il primo motivo la società ricorrente eccepiva l’illegittimità del Regolamento Esecutivo in quanto violativo dei Principi Fondamentali degli Statuti federali, in primis non essendo stata assicurata la difesa nel primo grado di giudizio dinanzi al giudice Sportivo Nazionale ed, in secundis, essendo stata irrogata la sanzione inaudita altera parte e, quindi, senza alcuna udienza. Con il secondo motivo si osservava, invece, l’illegittimità della normativa F.I.P. che regolamenta il procedimento disciplinare, non essendo stato possibile al ricorrente difendersi innanzi al Giudice Sportivo Nazionale. La ricorrente rilevava, poi, l’invalidità del Regolamento di Giustizia F.I.P. in quanto non ancora esaminato dal C.O.N.I., ai fini del giudizio di conformità alle norme dell’ordinamento sportivo. Si osservava, inoltre, la tardività della notifica della sanzione disciplinare, avvenuta alle ore 13,58 del 23.05.05, in quanto, a norma di quanto previsto dalla circolare F.I.P. del 26.04.05 prot. n. 325, l’Organo di Giustizia federale avrebbe dovuto adottare e comunicare la sanzione entro e non oltre le ore 11,00 del giorno successivo alla disputa della gara. La società istante eccepiva, infine, l’inammissibilità dell’applicazione dell’aggravante della recidiva, stante la mancata contestazione della stessa; richiedendo, per l’effetto, di limitare la sanzione finale alla sola pena base minima. Con memoria del 03.08.2005 la F.I.P. si costituiva in giudizio, ribadendo, in via pregiudiziale e preliminare, quanto già sostenuto in sede conciliativa circa il difetto di competenza dell’Organo adito. In specie, la Federazione resistente, richiamando gli artt. 4 co. 4 ed 8 del Regolamento Camerale, escludeva dalla competenza arbitrale la controversia de qua in quanto la sanzione disciplinare irrogata era inferiore a 120 giorni. Nel merito, in subordine, rilevava la piena legittimità del Regolamento F.I.P., la validità dell’invio del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale e l’infondatezza delle avverse deduzioni circa l’applicazione della sanzione irrogata. In data 2 settembre 2005 si teneva, in conferenza telefonica, la prima riunione del Collegio Arbitrale, durante la quale i componenti del Collegio hanno ribadito la propria accettazione della nomina e si sono costituiti formalmente. Nelle riunione del 14 settembre 2005, il Presidente del Collegio procedeva ad esperire inutilmente il tentativo di conciliazione invitando le parti personalmente ad illustrare le proprie posizioni in merito. Con memoria del 23 settembre 2005, la S. S. Scafati Basket s.r.l. replicava alle difese federali, ritenendo infondati gli argomenti difensivi dedotti ex adverso ed, al contempo, insistendo su tutte le tesi sostenute nella domanda di arbitrato. La F.I.P., con memoria di pari data, ribadiva il difetto di competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, confermando quanto illustrato nella memoria di costituzione. All’udienza del 28 settembre 2005 erano presenti, per l’istante, il Sig. Aniello Longobardi, Presidente della società, il Sig. Luigi di Lallo, dirigente della società, nonché l’Avv. Enrico Cassì, nella sua qualità di legale difensore e l’Avv. Carmen Toro; per la FIP era presente l’Avv. Prof. Guido Valori, nella sua qualità di legale difensore. Esaminati gli atti della causa ed udite le parti costituite in udienza, il Presidente del Collegio Arbitrale dichiarava conclusa la discussione. La società ricorrente, ai sensi dell’art. 20.5, sottoscrivendo il verbale d’udienza, acconsentiva la proroga del termine di pronuncia del lodo di novanta giorni. La F.I.P., in persona del suo rappresentante, il Sig. Fausto Maifredi, con nota prot. n. 1739 del 14.10.05, dichiarava di accordare la proroga. Ai sensi dell’art. 19.4 del Regolamento della Camera, le parti autorizzavano congiuntamente l’organo arbitrale a rendere noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente l’esposizione dei motivi della decisione. All’udienza del 29 settembre 2005, il Collegio arbitrale rendeva noto il dispositivo del lodo, riservandosi di comunicare successivamente i motivi della decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve darsi atto della ritualità dell’istanza di arbitrato presentata dalla Società ricorrente. La procedura di arbitrato innanzi a questa Camera è, infatti, espressamente prevista dallo statuto della F.I.P. (art. 45 Statuto F.I.P.) e, pertanto, deve respingersi l’eccezione di incompetenza sollevata dalla Federazione resistente. Sono stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale ed è stato infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione. All’istante è stata comminata, dalla Commissione Giudicante Nazionale, la sanzione disciplinare della squalifica del campo da gioco per 4 giornate, ai sensi dell’art. 161, 19/B R.E. secondo cui “(19) L’invasione sul campo di gioco, con aggressione (B) commessa da più persone” è sanzionata con la “squalifica del campo di gioco per almeno tre gare”. Ciò premesso, assorbita ogni altra questione preliminare, e venendo al merito della questione, l’oggetto della controversia riguarda la corretta applicazione al caso di specie, da parte della C.G.N., delle norme del regolamento della F.I.P. e, conseguentemente, della misura della sanzione comminata. Rileva il Collegio, come evidenziato peraltro dalla difesa dell’istante, che la condotta tenuta dalla Società sportiva, responsabile oggettiva dell’accaduto, è degna di considerazione positiva, essendosi adoperata ad evitare eventuali episodi di violenza e/o incidenti. Ed, infatti, dai documenti prodotti dalla Società Scafati, è emerso che la stessa ha adottato misure perché non accadessero situazioni del genere, sollecitando preventivamente l’assistenza della ditta privata per il servizio d’ordine e delle competenti Forze dell’Ordine. Ciò non sminuisce la gravità dell’accaduto, il fatto che l’aggressione non sia stata evitata e la correttezza delle valutazioni di responsabilità compiute dagli organi della giustizia federale. Il collegio arbitrale ritiene, peraltro che nella specie occorre considerare, però, l’imprevedibilità dei fatti ed, anche in relazione di ciò, valutare l’adeguatezza della misura della sanzione comminata. Appare, infatti, eccessiva la decisione degli organi giudicanti di applicare la sanzione della squalifica del campo da gioco per quattro gare, non essendo la gravità della sanzione irrogata rispondente alle finalità punitive e deterrenti proprie della pena in sé. In via equitativa, si ritiene, pertanto, di dover rideterminare il numero di giornate di squalifica del campo da gioco a due (2), tenuto conto del comportamento della Società istante e della sua materiale estraneità ai fatti di causa. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione a) in accoglimento della domanda subordinata di parte attrice, riduce la sanzione inflitta alla società S.S. Scafati Basket S.r.l. con decisione del Giudice Sportivo Nazionale FIP del 23 maggio 2005 e della Commissione Giudicante Nazionale FIP del 26 maggio 2005 e ridetermina tale sanzione in numero due (2) giornate di squalifica dal campo da gioco; b) compensa tra le parti le spese di lite e dispone di porre a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna ed in via solidale, le spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale, che saranno liquidate come da Regolamento; c) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport. Così deciso in conferenza personale degli arbitri. Roma, 17 febbraio 2006 F.to Angelo Piazza F.to Massimo Zaccheo F.to Ciro Pellegrino
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