COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 4/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMICI DI VIA ROMA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE LIMONGI GAETANO SCHIERATO DALLA SOCIETà 3 CHINE 2005 NELLA GARA 3 CHINE – AMICI DI VIA ROMA DELL’8.12.2005.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 4/1/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMICI DI VIA ROMA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE LIMONGI GAETANO SCHIERATO DALLA SOCIETà 3 CHINE 2005 NELLA GARA 3 CHINE – AMICI DI VIA ROMA DELL’8.12.2005.
Letto il ricorso proposto dalla società AMICI DI VIA ROMA per la posizione irregolare del calciatore LIMONGI GAETANO della società 3 CHINE 2005 schierato nella gara del 8.12.2005 3CHINE 2005-AMICI DI VIA ROMA;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Lette le controdeduzioni della società 3 CHINE 2005 con cui la stessa, sportivamente, ammette di aver impiegato nella gara in questione il calciatore Limongi Gaetano non tesserato con la stessa società;
Ritenuto che il predetto giocatore ha preso parte alla gara senza averne titolo e, quindi, in posizione irregolare;
P.Q.M.
- in accoglimento del proposto reclamo, assegna alla società AMICI DI VIA ROMA la vittoria con il seguente punteggio: 3 CHINE 2005 – AMICI DI VIA ROMA 0-6;
- infligge alla società 3 CHINE 2005 l’ammenda di euro 30.00;
- dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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