COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 15 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO POL. TEAM S.LORENZO P. ASD Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al n.28 del 18/1/2006 – Sanzioni Partita Team S.Lorenzo P. – Somma del 14/1/2006 – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 15 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO POL. TEAM S.LORENZO P. ASD Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al n.28 del 18/1/2006 – Sanzioni Partita Team S.Lorenzo P. – Somma del 14/1/2006 – Campionato Juniores Provinciale La Società Pol. Team S.Lorenzo P. ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Verona, pubblicata nel Com. Uff. n. 28 del 18/1/2006, con la quale venivano adottati i seguenti provvedimenti disciplinari riguardanti la gara Team S.Lorenzo P. – Somma del 14/1/2006 : - sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; - penalizzazione di un punto in classifica; - ammenda di € 55,.00.- La Commissione Disciplinare esaminato il rituale reclamo avanzato dalla Pol. Team S. Lorenzo ASD; esaminati altresì gli atti ufficiali di gara; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito altresì per le vie brevi il direttore di gara; rilevato che l’arbitro non ha potuto dare inizio alla gara stante l’insicurezza di una porta dell’impianto di gioco che risultava non fissata al suolo in modo sicuro e quindi la porta stessa poteva “ribaltarsi in avanti mettendo a repentaglio l’incolumità sia dei giocatori che dell’arbitro”; rilevato altresì che l’arbitro doveva invitare la società ospitante, tramite il capitano, ad eliminare l’inconveniente entro un termine che, a sua discrezione, ritenesse compatibile con la possibilità di portare a termine l’incontro (crf. Regola n. 1 del Regolamento del Gioco Calcio); ritenuto che, solo alla scadenza del termine prefissato dall’arbitro, sorge la responsabilità della società ospitante che, se non ha adempiuto alle disposizioni date dal direttore di gara é responsabile della mancata effettuazione della partita, sia che il suo comportamento sia stato dovuto a volontarietà, sia che si tratti di imputabilità a solo titolo di colpa (crf. Comunicato Ufficiale C.A.F. n. 33/C del 7/5/1986) constatato che dal referto di gara non risulta che l’arbitro abbia seguito il suddetto procedimento P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il ricorso presentato dalla Pol. Team S. Lorenzo ASD; • di annullare i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Verona in ordine alla gara Team S.Lorenzo P. – Somma di cui al C.U. n. 28 del 18/1/2006; • di disporre il recupero della gara Team S.Lorenzo P. – Somma in data da stabilirsi dal Comitato Provinciale di Verona. La tassa reclamo non é stata versata.
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