COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 22 Febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. CAMPOCROCE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 36 del 15/2/2006 – Squalifica per quattro giornate giocatore Coi Alessandro – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 22 Febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. CAMPOCROCE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 36 del 15/2/2006 – Squalifica per quattro giornate giocatore Coi Alessandro – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. Campocroce ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n. 36 del 15/2/2006, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Coi Alessandro “per pesanti insulti all’arbitro fatto oggetto di tentativo di aggressione e di minacce”. La Commissione Disciplinare esaminata l’opposizione ritualmente presentata dall’U.S. Campocroce; visti gli atti ufficiali di gara ed in particolare il referto arbitrale che é risultato completo e circostanziato; valutata la decisione del Giudice di Primo Grado; ritenuto che la sanzione appare congrua in relazione ai fatti dettagliatamente illustrati nel rapporto del direttore di gara, che ha fede privilegiata (cfr. art. 31, lettera a 1 del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dall’U.S. Campocroce • di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Coi Alessandro; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it