COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 22 Febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. CAMPOCROCE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 36 del 15/2/2006 – Squalifica per quattro giornate giocatore Coi Alessandro – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 22 Febbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO U.S. CAMPOCROCE
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 36 del 15/2/2006
– Squalifica per quattro giornate giocatore Coi Alessandro – Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S. Campocroce ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale
Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n. 36 del 15/2/2006, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Coi Alessandro “per pesanti insulti all’arbitro fatto oggetto di tentativo di aggressione e di
minacce”.
La Commissione Disciplinare
esaminata l’opposizione ritualmente presentata dall’U.S. Campocroce;
visti gli atti ufficiali di gara ed in particolare il referto arbitrale che é risultato completo e circostanziato;
valutata la decisione del Giudice di Primo Grado;
ritenuto che la sanzione appare congrua in relazione ai fatti dettagliatamente illustrati nel rapporto del direttore di gara, che ha fede privilegiata (cfr. art. 31, lettera a 1 del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’U.S. Campocroce
• di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Coi Alessandro;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 22 Febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. CAMPOCROCE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 36 del 15/2/2006 – Squalifica per quattro giornate giocatore Coi Alessandro – Campionato di 2^ Categoria"