COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 23/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. CASOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE ROTUNNO STEFANO IN RELAZIONE ALLA GARA CASOLI / SAN SALVO DISPUTATA IL 29/01/06 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE “B” (C.U. N° 43 DEL 2/2/2006 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 23/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. CASOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE ROTUNNO STEFANO IN RELAZIONE ALLA GARA CASOLI / SAN SALVO DISPUTATA IL 29/01/06 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE “B” (C.U. N° 43 DEL 2/2/2006 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto la Società CASOLI ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. poiché il calciatore, a fine gara, avvicinatosi all’arbitro con aria minacciosa ne sfiorava la fronte con la sua e sbatteva con il ginocchio contro quello del direttore di gara al quale rivolgeva ingiurie, venendo allontanato da un compagno di squadra. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto nel gesto di protesta del calciatore, che ha comportato il contatto con l’arbitro, non ci sarebbe stata volontarietà. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, precisando che solo l’intervento di un compagno di squadra del Rotunno ha evitato ulteriori conseguenze e consentito allo stesso direttore di gara di raggiungere lo spogliatoio senza ulteriori problemi. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta deve ritenersi congrua ed adeguata, mentre le circostanze dedotte dalla società appellante non hanno trovato riscontro negli atti ufficiali e sono state anzi contraddette dal supplemento di rapporto rimesso dal direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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