COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 70 Del 24/02/2006 Decisione della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA – GIRONE “D” NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. TIBER IN RIFERIMENTO ALLA GARA S. ORSOLA SCHIAVO – TIBER DISPUTATA IL 28.01.2006 A SCHIAVO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 1°.02.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 70 Del 24/02/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
SECONDA CATEGORIA - GIRONE “D”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. TIBER IN RIFERIMENTO ALLA GARA S. ORSOLA
SCHIAVO – TIBER DISPUTATA IL 28.01.2006 A SCHIAVO (AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA,
DEL GIORNO 1°.02.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).
AMMENDA DI EURO 200,00.
INIBIZIONE AL DIRIGENTE MARCUCCI DOMENICO FINO AL 03.04.2006.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.02.2006, la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
- Eccessività delle sanzioni inflitte e pertanto chiedeva la riduzione delle stesse.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE.
L’audizione dell’arbitro e del Presidente dell’A.S. Tiber consente di ritenere provati i fatti di cui al
presente procedimento.
Tuttavia la sincera ammissione del Presidente dell’A.S. Tiber circa la impossibilità di governare il
comportamento di due o tre tifosi, soprattutto nelle gare esterne, consente di attenuare la sanzione
dell’ammenda di euro 200,00 inflitta alla società reclamante.
Congrua e proporzionata appare la squalifica comminata al dirigente dell’A.S. Tiber Marcucci
Domenico la cui frase minacciosa è stata ben percepita dall’arbitro della gara attraverso una
finestra che è esistente all’interno dello spogliatoio dell’arbitro, per ammissione dello stesso
presidente dell’A.S. Tiber.
p.q.m.
d e l i b e r a
di ridurre la sanzione dell’ammenda nei confronti dell’A.S. Tiber ad euro 130,00. Conferma
nel resto la decisione del G.S. .
ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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