COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 70 Del 24/02/2006 Decisione della Commissione Disciplinare PROVINCIALE JUNIORES – GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. COSTACCIARO IN RIFERIMENTO ALLA GARA COSTACCIARO – VALDIPIERLE DISPUTATA IL 28.01.2006 A COSTACCIARO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 29 DEL COMITATO PROVINCIALE PERUGIA, DEL GIORNO 1°.02.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 70 Del 24/02/2006 Decisione della Commissione Disciplinare PROVINCIALE JUNIORES - GIRONE “A” NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. COSTACCIARO IN RIFERIMENTO ALLA GARA COSTACCIARO - VALDIPIERLE DISPUTATA IL 28.01.2006 A COSTACCIARO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 29 DEL COMITATO PROVINCIALE PERUGIA, DEL GIORNO 1°.02.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RESI KREIZI PER CINQUE GARE; SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RISO ALESSANDRO PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.02.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi - Eccessività delle sanzioni inflitte e pertanto chiedeva la riduzione delle stesse. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE. Dagli atti ufficiali e da quanto confermato dal direttore di gara dinanzi questa Commissione risulta in modo certo la condotta tenuta dai calciatori Resi Kreizi e Riso Alessandro. In particolare, il calciatore Kreizi Resi, non solo veniva espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario, ma successivamente colpiva l’arbitro con una spinta. La sanzione comminata allo stesso dal G.S. si ritiene del tutto congrua. Ciò anche per quanto riguarda il calciatore Riso Alessandro, che teneva comportamento offensivo ed intimidatorio. Anche tale circostanza è stata infatti confermata. Lo stesso va pertanto punito e la squalifica di tre giornate si ritiene del tutto congrua. p.q.m. d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dall’A.S. Costacciaro. ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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