COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 70 Del 24/02/2006 Decisione della Commissione Disciplinare PROVINCIALE JUNIORES – GIRONE “C” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA STRONCONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PANTALLA – STRONCONE DISPUTATA IL 14.01.2006 A COLLEPEPE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 24 DEL COMITATO PROVINCIALE TERNI, DEL GIORNO 18.01.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 70 Del 24/02/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
PROVINCIALE JUNIORES - GIRONE “C”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA STRONCONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA
PANTALLA – STRONCONE DISPUTATA IL 14.01.2006 A COLLEPEPE (AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 24 DEL COMITATO PROVINCIALE TERNI, DEL
GIORNO 18.01.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).
PENALIZZAZIONE DI PUNTI UNO IN CLASSIFICA;
AMMENDA DI EURO 50,00;
SQUALIFICA ALLENATORE BORDONI STEFANO FINO AL 30.06.2006.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.02.2006, la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Terni
comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
- Eccessività delle sanzioni inflitte e pertanto chiedeva la riduzione delle stesse.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE.
Preliminarmente questa Commissione dichiara l’inammissibilità del reclamo per quanto attiene all’ammenda
di euro 50,00; ciò ai sensi dell’art. 41 lettera d) del C.G.S. che, come noto, consente i reclami solo per importi
superiori.
Quanto al resto, il direttore di gara ha integralmente confermato il comportamento posto in essere dal
Bordoni Stefano il quale, nonostante fosse squalificato, si intratteneva all’interno del terreno di gioco nonché
nello spogliatoio dello Stroncone comunicando con i calciatori, in violazione di quanto disposto dal C.G.S. .
La sanzione della squalifica fino al 30.06.2006, inflitta sul punto dal G.S. appare congrua e come tale
meritevole di integrale conferma.
Il reclamo deve essere invece accolto per quanto attiene alla penalizzazione a carico della società di un
punto in classifica, stante la mancanza del presupposto di detta sanzione.
p.q.m.
d e l i b e r a
di dichiarare inammissibile il reclamo per quanto attiene l’ammenda di euro 50,00;
di accogliere il reclamo con riferimento alla penalizzazione di un punto in classifica annullando
pertanto detta penalizzazione;
di respingere il reclamo per quanto attiene la squalifica dell’allenatore Bordoni Stefano fino al
30.06.2006 che pertanto conferma.
ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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