COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 02 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento per doppio tesseramento del calciatore Schettino Giuseppe

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 02 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento per doppio tesseramento del calciatore Schettino Giuseppe Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna ha deferito a questa Commissione il giocatore Schettino Giuseppe, nato a Stigliano il 27.07.1980, avendo questi sottoscritto due richieste di tesseramento, prima con la società F.C. Hostilium 92 e successivamente con la società Pol. Bittese. La Commissione contestava l’addebito a norma dell’art. 1 del C.G.S. e dell’art. 40, n° 4 delle N.O.I.F., invitando il calciatore Schettino a presentare eventuali deduzioni a difesa ed a formulare eventuale richiesta di audizione, tutto entro il termine del 20 febbraio 2006, e fissava la data del 27 febbraio 2006 per la decisione. L’interessato in data 16 febbraio 2006 ha fatto pervenire le proprie deduzioni difensive con le quali ha fatto sapere di avere sottoscritto la seconda richiesta di tesseramento nell’erroneo convincimento che, trattandosi di tesseramento con società di altra regione e, dunque, di altro Comitato, non sarebbe incorso in alcuna violazione. La Commissione, - preso atto di quanto esposto nelle deduzioni difensive; - ritenute quest’ultime prive di rilievo giuridico; - visti i documenti dai quali risulta che il calciatore, già tesserato per la società Hostilium 92 di Stigliano, nel sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la società Pol. Bittese, ha violato il disposto dell’art. 40, n° 4 delle N.O.I.F., DELIBERA di infliggere al giocatore la squalifica di mesi uno.
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