COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 01 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO SIG. CAON FRANCO – DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE US SALVATRONDA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 36 del 15/2/2006 – Inibizione sino al 17/4/2006 – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 01 marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO SIG. CAON FRANCO – DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE US SALVATRONDA
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 36 del 15/2/2006
– Inibizione sino al 17/4/2006 – Campionato di Promozione
Il Sig. Caon Franco – Dirigente Accompagnatore U.S. Salvatronda - ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato n. 36 del 15/2/2006, con la quale ha assunto la sanzione della inibizione sino al17/4/2006 perché “inviperito contro l’arbitro, lo insultava in modo pesante durante la gara accusandolo di disonestà, reiterando, a fine incontro, gli insulti con minacce di danni alla carriera, estendendo poi gli insulti e le minacce anche ad uno degli assistenti arbitrali”.
Il ricorrente afferma che il provvedimento disciplinare é eccessivo rispetto ai fatti avvenuti.
La Commissione Disciplinare esaminato il ricorso presentato dal Sig. Caon Franco;
visti gli atti ufficiali di garza e segnatamente il supplemento di rapporto redatto dal direttore di gara;
ritenuto che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado appare congrua rispetto ai fatti, come
circostanzialmente indicati nel suddetto referto atteso che al referto arbitrale deve attribuirsi fede privilegiata (crf. art. 31, lettera a1 del CGS)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso presentato dal Sig. Caon Franco (Dirigente Accompagnatore U.S. Salvatronda);
• di confermare la sanzione della inibizione sino al 17/4/2006 a suo carico;
• di introitare la tassa reclamo, limitatamente a quanto dovuto e di restituire l’importo versato in eccedenza.
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