COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 01 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. TREGNAGO ASD Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 37 del 22/2/2006 – Squalifica per quattro giornate giocatore Piazzola Stefano – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 01 marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C. TREGNAGO ASD
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 37 del 22/2/2006
– Squalifica per quattro giornate giocatore Piazzola Stefano – Campionato di 1^ Categoria
La Società A.C. Tregnago ASD ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Com. Uff. n. 37 del 22/2/2006, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del proprio giocatore Piazzola Stefano “perché, in qualità di capitano, offendeva l’arbitro usando un linguaggio blasfemo; alla notifica del provvedimento, lanciava contro lo stesso la fascia di capitano, senza peraltro colpirlo”.
La Società opponente afferma che il provvedimento disciplinare é eccessivo rispetto ai fatti avvenuti.
La Commissione Disciplinare esaminata l’opposizione ritualmente presentata dall’A.C. Tregnago ASD;
visti gli atti ufficiali di gara ed in particolare il referto arbitrale che é risultato completo e circostanziato;
valutata la decisione del Giudice di Primo Grado; ritenuto che la sanzione appare congrua in relazione ai fatti dettagliatamente illustrati nel rapporto del direttore di gara,
che ha fede privilegiata (cfr. art. 31, lettera a 1 del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’A.C. Tregnago ASD
• di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Piazzola Stefano;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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