COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BOYS CAIVANESE – GARA S.GIORGIO A CREMANO / BOYS CAIVANESE DEL 29.01.2006 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BOYS CAIVANESE – GARA S.GIORGIO A CREMANO / BOYS CAIVANESE DEL 29.01.2006 – ECCELLENZA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato, in quanto dal referto arbitrale, unica prova privilegiata, si evince con estrema chiarezza che il direttore di gara ha allontanato il sig. Lucignano Pasquale su indicazione dell’assistente n. 1. Tale circostanza, peraltro, è stata inequivocabilmente confermata dall’arbitro, all’atto della sua audizione presso questa Commissione. Infine, dall’audizione della società non sono emersi fatti tali da confutare quanto refertato (e successivamente confermato) dal direttore di gara, né è stata prodotta documentazione idonea a dimostrare che sia da escludere la responsabilità del sig. Lucignano Pasquale. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di confermare la sanzione inflitta al sig. Lucignano Pasquale; di disporre l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società.
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