COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO IRPINIA TEORA – GARA IRPINIA TEORA / CONZA DEL 22.1.2006 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO IRPINIA TEORA – GARA IRPINIA TEORA / CONZA DEL 22.1.2006 – 1^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltata la società e l’arbitro a chiarimento, rileva che il reclamo è infondato. Invero, nelle suppletive dichiarazioni del direttore di gara si rileva una conferma di quanto accaduto sul campo di gara. Quanto ai fatti esposti nel reclamo, l’arbitro ha chiarito che i comportamenti dei tesserati e dei sostenitori della società Irpinia Teora si sono svolti così come descritti nel rapporto di gara e nel supplemento di referto. Peraltro, la stessa reclamante, in vari passaggi del reclamo, come per il comportamento del Di Domenico Francesco, stigmatizza quanto accaduto, ma non lo nega. Pertanto, considerando gravi i fatti accaduti sul terreno di gioco alla fine del primo tempo, questa C.D.
DELIBERA
di rigettare il reclamo, di confermare i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo ed ordina incamerarsi la tassa, non versata, mediante addebito sul conto della società.
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