COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LICUSATI – GARA ALFANESE / LICUSATI DEL 29.01.06 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LICUSATI – GARA ALFANESE / LICUSATI DEL 29.01.06 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è inammissibile. Invero, ai sensi dell’art. 29 C.G.S., comma 6, devono essere dichiarati inammissibili i reclami redatti senza motivazione e, comunque in forma generica. Nel caso di specie, la società reclamante non ha indicato, neppure in misura minima, il motivo della sua opposizione alle decisioni del Giudice Sportivo, peraltro omettendo anche di elencare quelle, che intendeva impugnare con il reclamo presentato. La declaratoria di inammissibilità comporta la necessaria conseguenza che non possa accedersi alla richiesta di audizione, presentata dalla società. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto ed ordina addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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