COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS SECONDIGLIANO – GARA VIRTUS SECONDIGLIANO / CLUB N.PISCINOLA DEL 4.12.2005 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO VIRTUS SECONDIGLIANO – GARA VIRTUS SECONDIGLIANO / CLUB N.PISCINOLA DEL 4.12.2005 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, con il quale s’impugna la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. n. 48 del 9.12.2005, ritenuto che vi è obbligo, a pena di inammissibilità, come disposto dall’art. 29, comma 5, C.G.S., di spedire contestualmente alla società controparte copia del reclamo prodotto. Orbane, dagli atti risulta che tale adempimento è stato omesso dalla reclamante. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo e di disporre l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società.
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