COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO RIOP SANGIUSEPPE – GARA COM. MONTANA B.V.L. / RIOP SANGIUSEPPE DEL 14.11.2005 – ATT.MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO RIOP SANGIUSEPPE – GARA COM. MONTANA B.V.L. / RIOP SANGIUSEPPE DEL 14.11.2005 – ATT.MISTA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato, in quanto, come risulta dal C.U. n. 34 del 27.10.2005 del C.R. Campania, il calciatore Sorriento Lorenzo, tesserato con la società Com.Montana B.V.L., era stato squalificato sino al 24.12.2005, per cui non aveva titolo per prendere parte alla gara in epigrafe. P.Q.M. DELIBERA di infliggere alla società Comunità Montana B.V.L. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it