COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO RIN. SACRO CUORE – GARA RIN. SACRO CUORE / CARCERE MILITARE S.M.C.V. DEL 28.01.06 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 74 del 09 Marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO RIN. SACRO CUORE – GARA RIN. SACRO CUORE / CARCERE MILITARE S.M.C.V. DEL 28.01.06 – 3^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. La reclamante chiede che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore Tufano Paride siano ridotte, ma non espone motivi, che siano avvalorati da riscontri obiettivi. Per quanto riguarda la condotta del calciatore Iovino Giovanni, gli elementi addotti non possono controbilanciare la condotta assunta dal medesimo e descritta minuziosamente, senza elementi contraddittori, dal direttore di gara. Considerato, altresì, che il referto di gara assurge, nell’ordinamento sportivo, a fonte privilegiata di prova, questa Commissione, alla luce di quanto emerso, ritiene equi e proporzionati i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei suindicati tesserati. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa, non versata, sul conto della società ricorrente.
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