COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 08/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PENNABILLI CALCIO avverso squalifica per 2 gionate calc.MAZZOLI MARCO e al 13.3.2006 all.DELFINI ROBERTO, inibizione al 30.4.2006 dir.acc.uff.ANGELINI QUINTO e al 31.5.2006 ass.COLOMBARI ALESSANDRO, ammenda di € 51 delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 31 del 16.2.2006 gara PENNABILLI CALCIO – VIRTUS VERUCCHIO dell’11.2.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 08/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PENNABILLI CALCIO avverso squalifica per 2 gionate calc.MAZZOLI MARCO e al 13.3.2006 all.DELFINI ROBERTO, inibizione al 30.4.2006 dir.acc.uff.ANGELINI QUINTO e al 31.5.2006 ass.COLOMBARI ALESSANDRO, ammenda di € 51 delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 31 del 16.2.2006 gara PENNABILLI CALCIO – VIRTUS VERUCCHIO dell’11.2.2006 L’A.S.PENNABILLI CALCIO ricorre avverso i provvedimenti si cui in epigrafe mettendo in evidenza che : 1) il calc.MAZZOLI, commetteva due falli, giustamente sanzionati con l’ammonizione, ma non riceveva il rosso diretto; 2) a seguito di uno degli innumerevoli errori dell’arbitro, uno spettatore gli indirizzava una offesa ed il direttore di gara si avvicinava alla panchina del Pennabilli ed espelleva l’all.DELFINI, intento a dare istruzioni ai giocatori; 3) il dir.acc.uff.ANGELINI veniva a contatto verbale con l’arbitro solo a fine gara, quando, dopo aver bussato alla porta dello spogliatoio ed aver ricevuto il permesso di entrare, chiedeva spiegazioni all’arbitro circa il suo comportamento ostile verso il Pennabilli. L’arbitro si rifiutava di rispondere e spingeva il dir.acc.uff.ANGELINI e l’ass.COLOMBARI verso l’uscita. Successivamente il dir.acc.uff.ANGELINI, dopo aver ripetutamente bussato alla porta dello spogliatoio dell’arbitro ed aver ricevuto il consenso ad entrare, chiedeva all’arbitro la restituzione dei documenti, con la risposta che ciò sarebbe avvenuto dopo aver fatto la doccia; 4) l’ass.COLOMBARI, veniva allontanato per aver rivolto critiche all’operato dell’arbitro e, successivamente, entrato insieme al dir.acc.uff.ANGELINI nello spogliatoio dell’arbitro, gli chiedeva le generalità ed all’invito ad uscire protestava vivacemente, ma né l’ass,COLOMBARI né il dir.acc.uff.ANGELINI hanno posto le mani sul petto dell’arbitro; 5) la richiesta della presenza della forza pubblica è stata consegnata all’arbitro prima dell’inizio della gara. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - considerato che risultando il ricorso dell’A.S.PENNABILII sottoscritto dal Presidente sig.ANGELINI QUINTO, inibito sino al 30.4.2006 e, pertanto, temporaneamente impossibilitato a rappresentare la società, la parte del gravame riguardante la squalifica del calc.MAZZOLI e dell’all.DELFINI(provvedimenti non impugnabili ai sensi dell’art.41 comma 3 lett. e) e b) del C.G.S.), l’inibizione dell’ass.COLOMBARI e l’ammenda di € 51 non viene presa in esame e, conseguemente, viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che, al termine della gara, il dir.acc.uff.ANGELINI, entrato nello spogliatoio dell’arbitro senza alcun consenso, protestava, criticando negativamente la conduzione della gara e chiedeva all’arbitro le generalità. Inoltre, mentre l’arbitro si avviava verso l’autovettura reiterava le proteste ed aggiungeva epiteti offensivi; - ritenuto che il deplorevole comportamento messo in atto dal dir.acc.uff.ANGELINI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a di ridurre al 16.4.2006 l’inibizione del dir.acc.uff.ANGELINI QUINTO, fermi restando tutti gli altri provvedimenti impugnati. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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