COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 08/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.S.POL.SAN LORENZO avverso squalifica per 8 giornate calc.MIGANI ANDREA e all’8.5.2006 calc.MAINELLA DANIELE delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 31 del 16.2.2006 gara SAN LORENZO – BELLARIVA VIRTUS dell’11.2.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 08/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.S.POL.SAN LORENZO avverso squalifica per 8 giornate calc.MIGANI ANDREA e all’8.5.2006 calc.MAINELLA DANIELE delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 31 del 16.2.2006 gara SAN LORENZO – BELLARIVA VIRTUS dell’11.2.2006 L’A.S.POL.SAN LORENZO ricorre avverso i provvedimenti di cui all’oggetto significando che “in considerazione del fatto che i 2 interessati si sono trovati coinvolti in una rissa generale che coinvolgeva quasi la totalità degli atleti in campo e la cui responsabilità non può considerarsi tanto più grave e diversa da quella di altri atleti non identificati seppur partecipanti alla rissa generale”, chiede la riforma del giudizio di I° grado nella misura di un più equo provvedimento. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che : 1) il calc.MIGANI, a gioco fermo, colpiva con pugni e calci un giocatore avversario sin quando, dopo circa due minuti, alcuni dirigenti riuscivano a dividere i contendenti, venendo conseguentemente espulso; 2) nello stesso frangente il calc.MAINELLA, capitano della Pol.San Lorenzo, a gioco fermo, in corsa colpiva un giocatore avversario con la gamba tesa nella zona addominale e, poi, con calci e pugni, venendo anche espulso; - ritenuto che dalla esperita istruttoria non siano emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 8 giornate del calc.MIGANI ANDREA ed all’8.5.2006 del calc.MAINELLA DANIELE. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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