COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 08/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE D RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PARROTS BENASSI per presunta irregolarità gara PARROTS BENASSI – REAL PANIGAL del 16.2.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°33 del 08/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CALCIO A CINQUE – SERIE D
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PARROTS BENASSI per presunta irregolarità gara PARROTS BENASSI – REAL PANIGAL del 16.2.2006
L’A.S.PARROTS BENASSI, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, eccepisce in ordine alla regolarità della gara sopra indicata perché la squadra avversaria “ha messo nella lista di giocatori e fatto giocare con il n.6 il calc.AOUSSIM ATMAN, nonostante lo stesso dovesse fare due turni di qualifica, come risulta dal C.U. n.31 del 16.2.2006 del Comitato Provinciale di Bologna. Siamo certi che il C.P. di Bologna prenderà i relativi provvedimenti in merito.“
La Commissione
- visti gli atti ufficiali;
- verificato che nella distinta giocatori del REAL PANIGAL relativa alla gara di cui all’oggetto figura indicato il calc.AOUSSIM ATMAN che, conseguentemente, risulta aver partecipato alla gara;
- accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 31 del C.P. di Bologna, datato 16.2.2006 il calc.AOUSSIM ATMAN, fra i calciatori non espulsi dal campo, risulta squalificato per 2 giornate di gara;
- dato atto che tale squalifica, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del C.G.S. (“Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del C.U., salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolto e dall’art.41 comma 2, del presente codice – automaticità della squalifica in seguito ad espulsione) , aveva decorrenza dal giorno successivo a quello di pubblicazione del C.U., e cioè dal 17.2.2006;
- considerato, pertanto, che il calc.AOUSSIM ATMAN avesse pieno titolo per prendere parte alla gara sopra indicata,
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo dell’A.S.PARROTS BENASSI, confermando il risultato acquisito sul campo : PARROTS BENASSI 8 – REAL PANIGAL 8.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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