COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 Del 08.03.2006 Delibera Della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. CALCIO CORMONS AVVERSO INIBIZIONE PROPRIO DIRIGENTE BIAGI VALDI FINO AL 23 MARZO 2006
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 36 Del 08.03.2006
Delibera Della Commissione Disciplinare
RICORSO A.S.D. CALCIO CORMONS AVVERSO INIBIZIONE PROPRIO DIRIGENTE BIAGI VALDI FINO AL 23 MARZO 2006
La COMMISSIONE,
- Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: A.S.D. CALCIO CORMONS – A.S.D. MOIMACCO del 19.02.2006, valevole per il Campionato di Terza Categoria – Girone D;
- Visto il C.U. N. 25 del Comitato Provinciale di Gorizia in data 21.02.2006, dal quale risulta inibito fino al 23.03.2006 il Dirigente BIAGI Valdi (A.S.D. Calcio Cormons) perché, “dopo la fine della gara si avvicinava all’arbitro e, con fare minaccioso puntando il dito contro il volto dell’arbitro (senza toccarlo), gli rivolgeva diverse frasi irriguadose ed ironiche”;
- Letto il ricorso della A.S.D. Calcio Cormons con il quale chiede “l’assoluzione del proprio dirigente…” lamentando “l’incongruenza dei fatti avvenuti”; in particolare minimizza il comportamento minaccioso e irriguardoso nei confronti dell’arbitro e da questi descritto sul referto, non senza soffermarsi sul comportamento gravemente scorretto tenuto dai sostenitori e dall’allenatore della squadra avversaria; la ricorrente chiede infine, onde avvalorare le proprie tesi difensive, un confronto tra il Biagi e il direttore di gara, per “salvaguardare l’integrità morale e dirigenziale” del proprio dirigente;
- Ricordato che tesi di parte che contrastino totalmente con le risultanze del referto arbitrale non possono trovare accoglimento da parte di questa Commissione; ricordato inoltre che in base ai regolamenti federali (Art. 30 punto 4 del C.G.S.), non è ammesso alcun confronto tra le parti;
P.Q.M.
- Respinge il ricorso presentato dalla A.S.D. Calcio Cormons e ordina, conseguentemente, l’incameramento della tassa reclamo.
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