COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. ARISTON COLLEFERRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELLA CALCIATRICE IOMMI GIORGIA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 2.3.2006 (Gara: ARISTON COLLEFERRO – FUTBOLITO ROMA del 25.2.2006 – CAMPIONATO C5 FEMM.LE SERIE C)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. ARISTON COLLEFERRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELLA CALCIATRICE IOMMI GIORGIA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 2.3.2006 (Gara: ARISTON COLLEFERRO – FUTBOLITO ROMA del 25.2.2006 – CAMPIONATO C5 FEMM.LE SERIE C) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente possono ritenersi assumibili; che, in effetti, la giocatrice espulsa, uscendo dal campo, ha lanciato la fascia di capitano non già contro l’arbitro, ma soltanto in direzione dello stesso, con gesto di stizza; che, pertanto, la sanzione irrogata può essere parzialmente rivisitata; DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica a carico della calciatrice IOMMI GIORGIA da 3 a 2 gare. La tassa di reclamo va restituita.
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