COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA COOP. VIS AURELIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 16.2.2006 (Gara: AMOR PORTUENSE – COOP VIS AURELIA del 12.2.2006 – CAMPIONATO I CATEGORIA)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA COOP. VIS AURELIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 16.2.2006 (Gara: AMOR PORTUENSE – COOP VIS AURELIA del 12.2.2006 – CAMPIONATO I CATEGORIA) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; ritenuto che dal referto arbitrale risulta in modo inequivocabile che al 46mo del secondo tempo, a seguito dell’espulsione del calciatore TINTISONA TIZIANO della VIS AURELIA, si è venuta a generare una rissa tra la quasi totalità dei giocatori presenti in campo appartenenti ad entrambe le squadre; considerato, quindi, che un siffatto comportamento è censurabile e sanzionabile con la perdita della gara a carico di entrambe le squadre, nonché con l’ammenda comminata ad entrambe le Società sportive; ritenuto, tuttavia, che appare comunque congruo ridurre nei confronti della sola VIS AURELIA SRL l’ammenda in considerazione del determinante apporto causale fornito dai giocatori della Società AMOR PORTUENSE all’inizio della rissa in questione; DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla VIS AURELIA SRL e, per l’effetto, di ridurre l’ammenda comminata alla predetta Società da € 150,00 a € 75,00, confermando per il resto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo. La tassa reclamo va restituita.
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