COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE FIORENTINO ANTONIO (IVO ROMA F.C.) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELLO STEsSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 23.2.2006 (Gara: IVO ROMA – VIRTUS STELLA AZZURRA del 18.2.2006 – CAMPIONATO C5 Serie C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE FIORENTINO ANTONIO (IVO ROMA F.C.) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELLO STEsSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 23.2.2006 (Gara: IVO ROMA – VIRTUS STELLA AZZURRA del 18.2.2006 – CAMPIONATO C5 Serie C1) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, come da richiesta, il calciatore interessato; considerato che le considerazioni svolte in sede di reclamo risultano in parte condivisibili ed invero il comportamento del calciatore sanzionato – sicuramente censurabile – risulta diretto più ad allontanare il giocatore avversario dalla mischia creatasi che ad aggredire l’avversario medesimo; ritenuta quindi la sanzione irrogata suscettibile di lieve ridimensionamento; DELIBERA Di accogliere il reclamo proposto e per l’effetto riduce la squalifica a carico del calciatore FIORENTINO ANTONIO da 4 a 3 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it