COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI LADISPOLI AVVERSO IL PROVVEIDMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2006 A CARICO DEL CALCIATORE IOVINE ANTONELLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 23.2.2006 (Gara: SPINACETO 70 – CITTA’ DI LADISPOLI del 18.2.2006 – Campionato C5 Serie C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 09.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI LADISPOLI AVVERSO IL PROVVEIDMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2006 A CARICO DEL CALCIATORE IOVINE ANTONELLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 23.2.2006 (Gara: SPINACETO 70 – CITTA’ DI LADISPOLI del 18.2.2006 – Campionato C5 Serie C1) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno della richiesta di riduzione della squalifica a carico del giocatore IOVINE, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il calciatore già espulso per proteste, dopo aver rivolto reiterati insulti all’arbitro sia al momento dell’espulsione che nel proseguio della gara, al termine dell’incontro “spingeva” l’arbitro n. 2, senza alcun intento aggressivo o minaccioso, ma soltanto per un atteggiamento di protesta, manifestata in maniera scomposta ed invasiva; che, pertanto, si ritiene di poter parzialmente rivisitare la sanzione inflitta, rapportandola alle effettive responsabilità; DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore IOVINE ANTONELLO dal 30.4.2006 al 10.4.2006. La tassa di reclamo va restituita.
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