COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 02/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 47 – Reclamo G.S. Anpi San Teodoro avverso la squalifica del calciatore Redenti Claudio per quattro giornate. Gara Anpi San Teodoro – Pol. Pieve Ligure del 12.2.2006 Campionato Seconda Categoria – C.U. n. 29 del 16.2.2006C.P. Genova

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 02/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 47 - Reclamo G.S. Anpi San Teodoro avverso la squalifica del calciatore Redenti Claudio per quattro giornate. Gara Anpi San Teodoro - Pol. Pieve Ligure del 12.2.2006 Campionato Seconda Categoria - C.U. n. 29 del 16.2.2006C.P. Genova La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti, osserva: • il G.S. Anpi San Teodoro, con reclamo di rito, ha impugnato la squalifica per quattro gare irrogata dal giudice sportivo al calciatore Redenti Claudio, perché ritiene non veritiero il referto arbitrale dove è riferito che, a fine gara, il soprannominato calciatore, avvicinatosi al direttore di gara, gli aveva rivolto frase offensiva spingendolo quindi due volte con le mani appoggiate sulla sua spalla destra; sostiene la società reclamante che il Redenti, subito dopo il fischio finale, si era avvicinato all’arbitro e “senza sfiorarlo, si rivolgeva allo stesso con modi pacati e educati” chiedendo spiegazioni in merito alla decisione di aver fischiato la fine dell’incontro senza concedere la possibilità di calciare un punizione assegnata alla sua squadra. Si duole infine, a sostegno, che nel prospetto rilasciato a fine gara, l’arbitro non avesse riportato il provvedimento assunto a carico del giocatore a gara ultimata; • tale contestazione si risolve in una mera allegazione difensiva, giusta la quale il calciatore non avrebbe tenuto il comportamento addebitatogli dall’arbitro; • il resoconto arbitrale risulta, però, assolutamente specifico al riguardo riportando letteralmente il tenore della frase offensiva e descrivendo in maniera chiara le due spinte all’arbitro, e dunque, a sensi dell’art. 31 lett. A1 C.G.S. deve ritenersi dotato della fede privilegiata di tutti gli atti ufficiali che non risultano viziati da contraddizioni di sorta; • in merito alla doglianza della mancata indicazione, nel foglio AIA rilasciato a fine gara, del nominativo del Redenti tra quelli colpiti da provvedimento disciplinare, premesso che tale documento ha sempre un valore puramente indicativo, quanto riportato dall’arbitro è perfettamente in regola con quanto previsto dal form, che prevede la comunicazione dei giocatori ammoniti o espulsi, non quelli sanzionati per fatti commessi dopo il termine dell’incontro; per questi motivi ritenuta la sanzione inflitta in prime cure equa ed appropriata all’infrazione commessa, respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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