COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 02/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 48 – Reclamo Pol. Arenzano avverso la squalifca del calciatore Bozzo Carlo per tre giornate – Gara Rapallo C A 5 – Pol. Arenzano dell’11.2.2006 campionato Calcio a cinque serie C/1. – C.U. n. 34 del 16.2.2006

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 02/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 48 - Reclamo Pol. Arenzano avverso la squalifca del calciatore Bozzo Carlo per tre giornate - Gara Rapallo C A 5 - Pol. Arenzano dell'11.2.2006 campionato Calcio a cinque serie C/1. - C.U. n. 34 del 16.2.2006 La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il reclamo con cui si contesta l’eccessività della squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Bozzo Carlo; • valutato che il calciatore è stato espulso per aver rivolto all’arbitro frase offensiva reiterando il comportamento anche dopo la notifica del provvedimento; • valutato altresì che il comportamento del calciatore, pur censurabile, non riveste quella gravità da meritare la squalifica nella misura inflitta in primo grado che appare eccessiva; per questi motivi accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Arenzano e per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Bozzo Carlo da tre a due giornate effettive di gara. La tassa reclamo, addebitata in conto, va restituita.
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