COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 03/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MONTEGIORGIO CALCIO avverso sanzioni merito gara Civitanovese – Montegiorgio, del 19.2.2006 – Campionato Regionale di Eccellenza – Com. Uff. n. 103 del 22.2.2006.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 106 del 03/03/2006
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. MONTEGIORGIO CALCIO avverso sanzioni merito gara Civitanovese – Montegiorgio, del 19.2.2006 – Campionato Regionale di Eccellenza - Com. Uff. n. 103 del 22.2.2006.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Cento Stefano, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive “per aver colpito a gioco fermo con una violenta testata al volto un giocatore avversario procurando una fuoriuscita di sangue e costringendo lo stesso a ricorrere alle cure dei sanitari per poter riprendere la gara.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Montegiorgio Calcio, dolendosi dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente affittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato e, conseguentemente, chiedendone una congrua riduzione.
A sostegno di tale richiesta la reclamante adduceva che il proprio calciatore reagì, seppur esageratamente, al comportamento provocatorio posto in essere nei suoi confronti dallo stesso giocatore avversario colpito.
La medesima reclamante richiamava precedenti delibere di questa Commissione che hanno valutato analoghe fattispecie meritevoli di minor sanzione.
Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato che il Cento colpì intenzionalmente, a gioco fermo, con una testata al volto un avversario, provocandogli una leggera fuoriuscita di sangue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’Arbitro e la reclamante, reputa che il presente gravame possa essere accolto solo in parte.
Dal referto arbitrale e dalle successive dichiarazioni del Direttore di gara risulta incontestabilmente che nella specie l’incolpato colpì volontariamente un avversario al volto con una testata.
Colpire con una testata un avversario, a gioco fermo, costituisce un atto del tutto gratuito, ingiustificato ed obiettivamente idoneo a causare un danno fisico all’avversario e quindi una condotta violenta, come tale sanzionabile automaticamente con la pena minima edittale prevista dall’art. 14, comma 2 bis, lettera b) del Codice di giustizia sportiva.
La Commissione pertanto reputa commisurata alla natura ed alla gravità dell’infrazione commessa la squalifica del calciatore per tre gare effettive.
P.Q.M.
la Commissione accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Montegiorgio Calcio, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Cento Stefano.
Ordina restituirsi la relativa tassa.
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