COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 03/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S. PENNESE P.S.G. avverso esito gara Piane di Montegiorgio – Pennese, dell’11.2.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 106 del 03/03/2006
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO A.S. PENNESE P.S.G. avverso esito gara Piane di Montegiorgio – Pennese, dell’11.2.2006 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G”.
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 4 a 1, l’A.S. Pennese P.S.G. ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Funari Marcello, con funzioni anche di allenatore, in posizione irregolare per difetto di tesseramento.
La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore.
L’U.S. Piane di Montegiorgio, controinteressata, con missiva del 23 febbraio 2006, faceva pervenire a questa Commissione proprie controdeduzioni, ritualmente comunicate alla controparte, deducendo l’infondatezza in fatto ed in diritto del gravame, in particolare che il ridetto calciatore Funari Marcello in realtà non prese parte all’incontro in esame.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
rilevato che a norma dell’art. 12, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva, “la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle N.O.I.F., determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa”;
rilevato che il calciatore Funari Marcello, inserito nella distinta presentata all’Arbitro tra i giocatori di riserva, non ha effettivamente partecipato all’incontro, assumendo pertanto una posizione meramente passiva, del tutto irrilevante per l’Ordinamento sportivo ai fini della regolarità della gara;
rilevato che negli atti ufficiali dell’incontro in esame non v’è traccia dell’asserita funzione di allenatore svolta dal Funari e comunque la stessa sarebbe irrilevante ai fini del presente giudizio.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Pennese P.S.G. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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