COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 03/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.C. RIONE PACE avverso decisioni merito gara Muccia – Rione Pace, del 15.10.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F“ – Com. Uff. n. 15 del 26.10.2006 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 03/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.C. RIONE PACE avverso decisioni merito gara Muccia – Rione Pace, del 15.10.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F“ – Com. Uff. n. 15 del 26.10.2006 del Comitato Provinciale di Macerata. L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al trentacinquesimo minuto del secondo tempo, a seguito dell’aggressione e delle conseguenze del colpo subito da parte di un calciatore dell’A.C. Rione Pace e ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine. Il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rigettava il reclamo dell’A.C. Rione Pace volto ad ottenere la ripetizione dell’incontro, deducendone l’irregolarità per il comportamento violento ed aggressivo posto in essere dal Direttore di gara nei confronti di un proprio giocatore. Lo stesso Giudicante, infliggeva alla medesima Società la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 ed al calciatore Marchiori Riccardo, ritenuto responsabile degli atti di violenza nei confronti dell’Arbitro, la sanzione della squalifica fino al 31 ottobre 2006. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo l’A.C. Rione Pace, contestando la veridicità dei fatti come descritti nel referto arbitrale, nonché fornendo una propria versione degli stessi. A dire della reclamante, l’Arbitro, al gesto del Marchiori di fermargli le mani nel tentativo di farlo ritornare su una sua decisione, reagì con violenza colpendolo prima con un calcio al ginocchio sinistro e poi con un pugno all’occhio destro. A causa dei colpi subiti, il Marchiori stramazzava a terra esanime, mentre il Direttore di gara, continuando a tenere un comportamento aggressivo nei confronti dei presenti, decretava la fine anticipata dell’incontro. Il calciatore colpito veniva trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Camerino dove gli veniva diagnosticato un trauma contusivo all’occhio destro da percosse, con una prognosi di giorni dieci. Solo alla vista dei Carabinieri, l’Arbitro, mostrandosi claudicante, chiedeva di essere accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Camerino; in realtà, a dire della reclamante, nessuno dei propri tesserati, tanto meno il Marchiori, colpì in alcun modo il Direttore di gara. La reclamante concludeva chiedendo la ripetizione dell’incontro in quanto lo stesso sarebbe stato definitivamente sospeso per fatti imputabili esclusivamente al Direttore di gara e comunque non imputabili a propri tesserati. Chiedeva altresì l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione comminata al proprio giocatore in quanto lo stesso non colpì l’Arbitro né tentò di farlo. A sostegno della propria versione dei fatti, la Società chiedeva, in via istruttoria, ammettersi prova per testi. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che, nell’occasione, il Marchiori prima lo afferrò ai polsi cercando di impedirgli di notificargli il provvedimento di espulsione, poi lo colpì con un calcio al ginocchio destro. Solo successivamente riuscì a divincolarsi dalla presa del giocatore, indietreggiando di qualche metro. Ha precisato di non avere colpito nessuno volontariamente, non potendo tuttavia escludere qualche contatto involontario nell’intento di sottrarsi all’aggressione. A causa delle conseguenze del colpo subito, non essendo più nelle condizioni psico-fisiche per portare a termine l’incontro, lo sospese definitivamente al trentacinquesimo minuto del secondo tempo. Ritenutane l’opportunità ai fini istruttori, con l’ordinanza pubblicata sul Com. Uff. del Comitato Regionale Marche n. 47 del 17 novembre 2005, questa Commissione disponeva l’invio degli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. al fine di procedere agli accertamenti per la completa ricostruzione degli episodi accaduti nella gara de quo. LA COMMISSIONE • • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • • rilevata preliminarmente l’inammissibilità, a norma del Codice di giustizia sportiva, delle testimonianze dedotte dalla reclamante a sostegno delle proprie tesi; • • esaminata la relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. dalla quale risulta veritiera e confermata l’aggressione fisica all’Arbitro, il quale a sua volta potrebbe “avere colpito all’occhio il Marchiori in maniera del tutto involontaria, nel tentativo di liberarsi dall’accerchiamento dei giocatori del Rione Pace”; • • rilevato che ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. rientrava pienamente nei poteri del Direttore di gara la decisione di non far proseguire l’incontro, essendosi verificate le condizioni richieste dalla norma regolamentare per la sua sospensione; • • ritenuto che la decisione dell’Arbitro di sospendere definitivamente l’incontro appare pienamente giustificata, stante la sua impossibilità psico-fisica di portarlo a termine, a seguito delle conseguenze del colpo subito da parte di un tesserato dell’odierna reclamante, il quale impediva pertanto il regolare svolgimento della gara; • • rilevato infine che, a norma dell’art. 2, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva l’A.C. Rione Pace risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri tesserati, la cui gravità motiva ampiamente la severità delle sanzioni inflitte che pertanto devono essere confermate. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Rione Pace ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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