COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 03/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AMANDOLA avverso esito gara Amandola – Pol. Rione Murato Fermo, dell’11.2.2006 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “G”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 03/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AMANDOLA avverso esito gara Amandola – Pol. Rione Murato Fermo, dell’11.2.2006 - Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “G”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 4 a 5, l’A.S.D. Amandola ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Ulissi Rodolfo, in posizione irregolare in quanto squalificato come risultante dal Com. Uff. n. 38 dell’8 febbraio 2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   esperiti i necessari accertamenti, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Ulissi Rodolfo risulta essere stato squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul citato Com. Uff. n. 38 e di non averla ancora scontata alla data della gara in esame, alla quale pertanto il ridetto calciatore ha partecipato in posizione irregolare;   visto l’art. 12, commi 1 e 5, del Codice di giustizia sportiva; P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Amandola, per l’effetto infliggendo alla Polisportiva Rione Murato Fermo la sanzione sportiva della perdita per 6 a 0 della gara suindicata. Commina altresì al sig. Fedeli Alessandro, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore Ulissi Rodolfo la squalifica per un’ulteriore giornata di gara. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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