COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 03/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare ORDINANZA RECLAMO POLISPORTIVA FOLGORE FALERONE avverso esito gara Folgore Falerone – Montegiorgio Calcio, del 18.2.2006 – Campionato Regionale Juniores, girone “D”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 106 del 03/03/2006
Delibera della Commisione Disciplinare
ORDINANZA
RECLAMO POLISPORTIVA FOLGORE FALERONE avverso esito gara Folgore Falerone – Montegiorgio Calcio, del 18.2.2006 - Campionato Regionale Juniores, girone “D”.
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 0 a 1, la Polisportiva Folgore Falerone ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Kunjxhiu Ledian, in posizione irregolare in quanto squalificato come risultante dal Com. Uff. n. 100 del 15 febbraio 2006 del Comitato Regionale Marche.
La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
esperiti i necessari accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Kunjxhiu Ledian risulta essere stato squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul citato Com. Uff. n. 100 e di non averla ancora scontata alla data della gara in esame, alla quale pertanto il ridetto calciatore ha partecipato in posizione irregolare;
visto l’art. 12, commi 1 e 5, del Codice di giustizia sportiva;
P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Folgore Falerone, per l’effetto infliggendo all’A.S.D. Montegiorgio Calcio la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della gara suindicata.
Commina altresì al sig. Strappa Filippo, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore Kunjxhiu Ledian la squalifica per un’ulteriore giornata di gara.
Dispone restituirsi la relativa tassa.
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